Separazione e divorzi

Servizio attivo

Separarsi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile


A chi è rivolto

La richiesta di divorzio può essere presentata da coniugi che non siano in possesso dei seguenti vincoli:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci (ovvero sottoposti a tutela, amministrazione di sostegno);
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi sia in caso di separazione sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio.

Non è ammessala previsione della corresponsione, in un'unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio.

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di rincorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come fare

I coniugi devono inviare una richiesta al Comune relativo, allegando lo stato di famiglia, l’atto di matrimonio, il certificato e copia del codice fiscale. Ambo le parti hanno facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato.

La pratica può essere svolta:

  • nel Comune di residenza di entrambi o di uno dei coniugi;
  • nel Comune in cui si è svolto il matrimonio;
  • nel Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Cosa serve

La richiesta di divorzio/separazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • documenti di identità in corso di validità di entrambi le parti;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni per separazioni e divorzi da parte di entrambe le parti;
  • sentenza di separazione (in caso di divorzio);
  • precedente accordo (in caso di modifica delle precedenti condizioni);
  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai figli (solo in caso di presenza di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti).

Cosa si ottiene

La separazione comporta  la cessazione di doveri di coabitazione e di fedeltà pur rimanendo ancora sposati per legge, con il divorzio invece si ottiene lo scioglimento definitivo del matrimonio. 

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo.  Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.
Per validare l’accordo, è necessario che i coniugi si ripresentino davanti all’ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per confermarlo. L’ufficiale stesso comunicherà la data di conferma, da cui poi decorreranno gli effetti giuridici.
La separazione consensuale ha una durata di 6 mesi, decorsi i quali è possibile procedere con la pratica di divorzio. Tale tempistica può non essere osservata solo in alcuni limitati e specifici casi, come situazioni di particolare gravità e che escludono qualsiasi possibilità di riconciliazione.
l giorno dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso
 

Quanto costa

Per richiedere il servizio occorre versare 16€ tramite PagoPa Sezione cittadino del Sito istituzionale-Pagamenti PagoPa spontanei-Demografici-Diritto fisso Separazione/Divorzi

Accedi al servizio

La richiesta può essere effettuata consegnando manualmente la documentazione presso l’ufficio comunale previo appuntamento oppure inviando una mail completa delle informazioni richieste.

Prenota un appuntamento e presentati presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte P.M.
L’accordo da inoltrare al Comune di Cassinetta di Lugagnano potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.cassinettadilugagnano@pec.regione.lombardia.it
Separazione e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
-    Celebrazione del matrimonio in forma civile;

  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

  • Inoltre

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale." (Legge 6 maggio 2015, n. 55).
Le fasi dell’accordo:

  • prenotazione di appuntamento:
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi innanzi l’Ufficiale di Stato Civile con la modulistica compilata e la ricevuta del pagamento di € 16,00 effettuato tramite PagoPa;
  • nello stesso giorno sarà redatto l’accordo che verrà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per la conferma o meno dell’accordo sottoscritto;
  • la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Condizioni di servizio

La mancata comparizione dei coniugi in data di validazione dell’accordo, avrà immediato esito negativo sullo stesso.

In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.

Inoltre è necessario che le parti coinvolte arrivino al raggiungimento dell'accordo senza nessuna clausola contenente "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione).

Contatti

Allegati

Tipo: modulo    Formato: docx

Ultimo aggiornamento: 16-04-2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri